
Aggiungi ai preferiti
La legge italiana sulla violenza sessuale è stata recentemente modificata, sostituendo il concetto di “consenso libero e attuale” con quello di “volontà contraria” della vittima, introducendo pene più severe e tutele specifiche per il fenomeno del freezing.
Questo cambiamento ha suscitato dibattiti: alcuni esperti e associazioni temono che possa indebolire la protezione rispetto alla giurisprudenza consolidata, mentre altri sostengono che renda più chiara la tutela delle vittime.
Contesto e modifiche principali
La riforma del 2025-2026 ha riscritto l’articolo 609-bis del Codice penale, spostando il focus dal consenso al dissenso: ora la violenza sessuale si configura quando una persona compie atti sessuali contro la volontà della vittima, anche se l’atto avviene a sorpresa o in condizioni che impediscono di esprimere dissenso (freezing).
La legge prevede pene da 6 a 12 anni per atti compiuti contro la volontà della vittima e fino a 13 anni se vi è violenza, minaccia o abuso di autorità.
Il “consenso” va rimesso al centro della legge
“Il consenso non è un dettaglio linguistico, ma il perno della tutela contro la violenza sessuale e va rimesso esplicitamente al centro della legge”.
il Comitato Pari Opportunità del Cnop
È quanto scrive il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, in merito al disegno di legge sulla violenza sessuale, che nell’ultima versione del testo ha eliminato il riferimento esplicito al consenso sostituendolo con formulazioni legate al dissenso o alla volontà contraria.
“Le parole nel diritto orientano la prova e la valutazione dei fatti. Spostare il baricentro sul ‘ha detto no?’ invece che sul ‘c’era un sì libero, attuale e volontario?’ rischia di riportare l’attenzione sulla condotta della vittima”.
il Comitato Pari Opportunità del Cnop
La Convenzione di Istanbul definisce la violenza sessuale come atto non consensuale e chiarisce che il consenso deve essere dato volontariamente, come libera manifestazione della volontà, valutata nel contesto concreto.
Rimettere il consenso al centro non significa rovesciare le garanzie costituzionali, ma ricondurre la norma al suo nucleo: gli atti sessuali sono leciti solo se fondati su una volontà libera e volontariamente espressa.
Per questo l’Ordine degli Psicologi chiede di reintrodurre esplicitamente il riferimento al consenso come criterio cardine e di garantire un impianto coerente con gli standard sovranazionali, senza arretramenti culturali.
